Quali sono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia?

Il Libro II, Capo II del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 descrive i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia.

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed, ove previsto, al direttore tecnico mentre se tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

  • per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza 
  • per le società di capitali anche consortili ai sensi del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2615-ter, Codice civile per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262,Codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
  • per i consorzi di cui al Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2602, Codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate 
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari
  • per le società citate dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2508, Codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
  • per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti
  • per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 
Ultimo aggiornamento: 07/02/2024 04:33.04