
La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte) è una fotocopia dell’atto originale. Chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all’originale.
La copia integrale contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).
Approfondimenti
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.
La validità della copia integrale di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.